Print this page
Collaboratori sportivi, indennità, al via le domande

Collaboratori sportivi, indennità, al via le domande

Da chi viene erogata l’indennità?

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

A chi viene riconosciuta l’indennità?

L’indennità di Novembre 2020, così come quelle dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio o Giugno è riconosciuta ai titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono determinati requisiti.

Criteri di esclusione dall’indennità?

Affinché i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) possano vedere riconosciuta l’indennità, non devono:

  1. rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
  2. percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
  3. percepire o aver percepito, nel mese di novembre 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. aver ottenuto altre prestazioni e indennità del decreto Cura Italia, reddito di emergenza o cassa integrazione.
Quando e come presentare la domanda?

Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno delle indennità previste dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata in automatico dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda.

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12 del Decreto Agosto, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Chi dovrà presentare la domanda dovrà farlo esclusivamente attraverso la piattaforma informatica  che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 Novembre sul sito di Sport e Salute.

 Ai fini della presentazione della domanda, i soggetti interessati, dovranno seguire 3 step:

  • 1 – PRENOTAZIONE

Per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14:00 di lunedì 2 novembre sull’homepage del sito di Sport e Salute: https://www.sportesalute.eu/ Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.

  • 2 – ACCREDITAMENTO

Per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute.

  • 3 – COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA

Dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Documenti necessari alla presentazione della domanda

 Ai fini della corretta presentazione della domanda, occorrerà dotarsi dei seguenti documenti in PDF:

  • Documento identità;
  • Contratto di collaborazione: accertarsi che rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m);
  • Lettera di incarico o attestazione della società.

Avere a disposizione nel momento in cui si compila la domanda:

  • Codice Fiscale personale,
  • I propri recapiti di posta elettronica, telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
  • I dati relativi alla propria collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  • Il codice fiscale o la Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione,
  • L’importo complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019.

Verificare se la propria collaborazione sia svolta nei confronti di una:

  • Associazione, una Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro del CONI;
  • una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paraolimpica, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuta dal CONI o dal CIP.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

Read 394 times Last modified on Mercoledì, 11 Novembre 2020 10:20
Tagged under
Cfs

A cura dello Staff del Centro Fiscale Sport e Aziende

Ultime notizie pubblicate da Cfs

Questo sito utilizza i cookies.Continuando la navigazione si acconsente al loro utilizzo. More details…