Partita iva sport professionisti
L’apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali).
- Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali abbinabili alle agevolazioni del regime forfettario
- Particolari agevolazioni se in forfetari (esenzione iva – indici – tenuta contabile)
- Dal punto di vista tributario l’art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro e con la riduzione del 50% prevista per i co.co.co.
- Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato
- Se forfettario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva; (78% coefficiente redditività fino a 85 mila fatturato annuo)