Fattura elettronica - Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

  • Cfs Testo a cura di
  • Aggiornato 25/01/2019

Sono state recentemente pubblicate le risposte dell’Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica.

Ecco i quesiti posti e le risposte rilasciate dalle quali emerge che i soggetti in 398 con ricavi inferiori ad euro 65.000 sono esonerati oltre che dall'emissione anche dalla ricezione della fattura elettronica anche quando effettuano acquisti come di seguito meglio riportato:

L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

Si

La risposta chiarisce che il sistema FE può essere sempre applicato, anche in caso di esenzione; anche in questo caso, trattandosi di una norma agevolativa, non pone alcun divieto.

La presente domanda – e la relativa risposta – contiene a nostro avviso un ulteriore chiarimento, relativamente all’esenzione in caso di proventi commerciali non superiori alla soglia di euro 65.000, relativamente all’applicazione dell’esenzione non solo al ciclo attivo (ovvero l’emissione della FE), ma anche al ciclo passivo (ovvero il ricevimento e la conservazione).

Si legge infatti nella domanda “… esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva …” e la risposta nulla precisa circa un eventuale obbligo ad avvalersi del sistema FE per il solo ciclo passivo.

Ciò significa che i soggetti rientranti nella soglia, sono esonerati sia dall’emissione, ma anche dalla ricezione e dalla conservazione della FE, essendo pertanto del tutto assimilati agli altri soggetti forfetari previsti dall’art. 10, co. 1.

Inoltre, come specificato dalla risposta 2.24, le FE potranno comunque essere consultate nel sito dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal secondo semestre 2019, previa attivazione dello specifico servizio di consultazione.

 

 

Read 1003 times Last modified on Venerdì, 25 Gennaio 2019 10:32
Cfs

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